Preavviso dimissioni

Scritto da: il 30/Mag/2014 Pubblicato in Annunci di Lavoro




Il lavoratore che decidesse di mettere fine al proprio rapporto di lavoro dovrà comunicare la sua decisione con un preavviso di dimissioni da comunicare al datore di lavoro. Le dimissioni volontarie da parte del lavoratore dovranno pervenire al datore entro la data stabilita nel contratto e che solitamente, secondo quanto indicato nei CCNL di riferimento, decorre solo in alcune date pre-stabilite al mese ad esempio a decorrere dal primo giorno del mese o a decorrere dal quindicesimo.

Tale preavviso sarà diverso in base al tipo di contratto ed al tipo di livello ed inquadramento professionale.

Il preavviso è calcolato nei giorni successivi alla lettera di dimissioni, giorni nei quali il lavoratore presterà regolare servizio a meno che non incorrano cause di impedimento, le cosiddette giuste cause: malattia, maternità o altro.

Nel caso di contratto a tempo determinato che per sua stessa natura prevede un termine il lavoratore non è tenuto a fornire un preavviso per le dimissioni, ma in caso di recesso dal contratto dovrà rimborsare il datore di lavoro, per il mancato svolgimento delle attività lavorative.

Tale tipo di contratto è regolamentato dal D. Lgs. del 06.09.2001 e successive modifiche.

Anche i contratti formativi, tipologia a scadenza, non prevedono una norma per quanto riguarda le dimissioni ed il loro preavviso, anche perché in questa forma di contratti non è prevista la recessione dal contratto, e sarebbe in contraddizione con la mission che sta alla base della formazione del lavoratore alle prime esperienze.

Per quanto riguarda, invece, i contratti a progetto, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il preavviso di norma da dare al datore di lavoro è indicato nel contratto ed è stipulato in accordo tra le due parti; se questo non dovesse essere puntualizzato entrambi i firmatari potrebbero recedere in qualsiasi momento il contratto, senza aggravi.

In casi come quello di maternità il preavviso può essere dato anche il giorno prima dell’astensione da lavoro senza il dovere di pagare indennizzo al datore di lavoro.

I tempi di preavviso, dicevamo, possono variare in base all’anzianità di servizio ed al livello in cui si è inquadrati.

Ad esempio fino ad un’anzianità di 5 anni per i lavoratori di:

I° Livello i giorni di preavviso dovranno essere 45 II° e III° livello i giorni sono 20; per il IV° e V° livello i giorni di preavviso dovranno essere 15; VI° e VII° livello il preavviso dovrà giungere entro 10 giorni. Per tutti quei lavoratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato e parasubordinato, lavori occasionali, di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori soci di cooperative, e secondo quanto stabilito dalla legge 188 del 2007, possono presentare dimissioni tramite l’apposito modello online predisposto dal ministero del lavoro

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